Differimento dei termini di pagamento per la Rottamazione quater: i chiarimenti del Fisco

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Rottamazione-quater, fornendo chiarimenti sul differimento dei termini di pagamento e sulla tempestività del versamento (Agenzia delle entrate, risposta 12 marzo 2024, n. 68).

L’articolo 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la Definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In particolate, al comma 232, si prevede che il pagamento delle somme avvenga in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

 

Tuttavia, con riferimento alla prima e alla seconda rata, il D.L. n. 145/2023 prevede, all’articolo 4-bis, che i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 vengano considerati tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (Milleproroghe) è stato aggiunto l’articolo 3-bis, secondo cui il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l’inefficacia della definizione se il debitore effettua l’integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024.

 

Stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al versamento effettuato dall’istante il 14 novembre 2023, l’Agenzia delle entrate ritiene che lo stesso possa considerarsi ”tempestivo“, ancorché intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell’istante per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme richiamate.

 

AdE: aggiornate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle entrate ha apportato modifiche al precedente provvedimento n. 433608/2022 recante le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 marzo 2024, n. 105669).

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 433608/2022, contenente le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015, disciplina, tra l’altro, i servizi messi a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.

 

Tra questi servizi, è prevista una specifica funzionalità che consente agli operatori IVA, nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

Al riguardo, l’articolo 4-quinquies, comma 4, del D.L. 145/2023, ha eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.

 

Venuto meno questo vincolo, l’Agenzia delle entrate, con il nuovo provvedimento n. 105669/2024, ha disposto la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.

 

Tali fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio.

Inoltre, anche per i consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

 

Il provvedimento chiarisce che la consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore ad un intermediario.

 

Infine, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

 

Le suddette disposizioni decorrono dal 20 marzo 2024.

Crediti d’imposta: istruzioni sul rifiuto delle cessioni successive alla prima

Rilasciate dall’Agenzia delle entrate le istruzioni operative ai propri uffici in risposta ad alcuni quesiti avanzati in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui all’ articolo 121, D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 8 marzo 2024, n. 6/E).

L’Agenzia delle entrate con la nuova circolare n. 6/2024, in riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura, rende note le soluzioni che devono essere adottate nei casi in cui:

  • la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

  • il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti”.

In tali casi, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello predisposto, da compilare secondo le relative istruzioni e da inviare tramite PEC.

Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. In caso di crediti non tracciabili, il cessionario dovrà disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta verrà scartata. Viceversa, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.

 

Per comunicare, invece, la non utilizzabilità del credito di cui il cessionario è attualmente titolare, sarà necessario seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate n. 410221/2023. L’utilizzo di tale procedura, determinerà la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporterà il ritorno del credito stesso in capo al cedente.