Socio/Titolare carlocupoli@studiocupoli.it Nato nel 1941 e si è diplomato Ragioniere nel 1960; è …
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Fondo Sanilog: scadenza versamento entro il 16 novembre
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025 deve essere pari a 75,00 euro
Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa dedicato ai dipendenti delle aziende che applicano il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione – Sanilog ha comunicato che è in scadenza il 16 novembre il versamento a carico delle aziende per singolo dipendente, non in prova a tempo indeterminato compreso l’apprendista, in forza alla data del 31 ottobre 2024.
Il versamento per il periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025, da effettuarsi mediante modello F24, deve essere pari a 75,00 euro. Il ritardato pagamento del contributo da parte dell’azienda comporterà la sospensione della copertura Sanilog dei dipendenti dal 1° gennaio 2025 e la successiva comunicazione dell’omissione contributiva agli stessi tramite posta ordinaria. Il Fondo precisa inoltre che in base al vigente CCNL logistica, trasporto e spedizione l’azienda che omette il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al Fondo sia per l’omissione contributiva che per la perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del maggior danno subito.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore, la copertura sarà comunque erogata fino alla fine del semestre pagato ed il datore di lavoro potrà trattenere la quota di contributi versati per i mesi successivi alla cessazione.
Patente a crediti necessaria per gli archeologi nei cantieri
L’Ispettorato nazionale del lavoro cambia una FAQ in materia, ma conferma l’obbligo di dotazione del documento (INL, FAQ 6 novembre 2024).
Gli archeologi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili devono essere dotati della patente a crediti. A confermarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) che, pur cambiando una FAQ in materia fornita in precedenza, ha ribadito l’obbligo.
Nella domanda pervenuta all’INL si chiedeva se l’attività di questa categoria di professionisti si configurasse come prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto esonerata dal possesso della citata patente. Inoltre, nel caso invece si ritenesse obbligatorio il possesso del documento in argomento, si domandava anche come poter ottenere la patente, dato che per la sua acquisizione è necessaria l’iscrizione alla Camera di Commercio (CCIA) che non è obbligatoria per gli archeologi.
Da parte sua, l’INL pur premettendo che i nuovi chiarimenti sostituiscono quelli già forniti, ha evidenziato che gli archeologi operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili (di cui all’articolo 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente devono essere dotati della patente a crediti. Ai fini della richiesta della patente occorre tuttavia tener conto che gli archeologi, in quanto liberi professionisti, non sono tenuti all’iscrizione alla CCIA, nonché del fatto che la professione dell’archeologo è una professione non ordinistica riconosciuta dalla Legge n. 4/2013, normata dalla Legge. n. 110/2014 e regolamentata dal D.M. n. 244/2019 che non prevede esplicitamente l’istituzione di un albo ma stabilisce la creazione di elenchi professionali gestiti dal Ministero della Cultura (MiC), ai quali peraltro non è obbligatoria l’iscrizione per poter esercitare la professione.
Pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per gli archeologi lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita IVA e l’iscrizione alla Gestione separata.
CCNL Federcasa: siglato il rinnovo contrattuale
Previsti aumenti salariali, maggiori tutele e nuove regole sul lavoro agile
Il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cgil, Fps-Cisl, Uil Fpl, Fesica-Confsal hanno firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2022-2024.
Dal punto di vista economico, il nuovo testo contrattuale prevede:
– un incremento del 7,5%, della retribuzione tabellare lorda riferita al parametro B1, pari a 145,42 euro lordi mensili, da riparametrare sugli altri livelli, con decorrenza dalla mensilità del mese di dicembre 2024;
– il 7% Una Tantum che copre dal 1° gennaio 2024 fino al 30 novembre 2024;
– il 3% Una Tantum del 2022 e 3% Una Tantum del 2023 complessivamente pari a circa a 1200,00 euro lordi sul biennio con i pagamenti spalmati sull’anno 2025.
Vengono inoltre riviste le declaratorie professionali, viene riconosciuta una indennità per coloro che svolgono incarichi pericolosi (operai, manutentori, sportellisti e custodi) e rivista la classificazione, al fine di valorizzare le competenze specifiche dei vari profili professionali.
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.