Socio/Titolare carlocupoli@studiocupoli.it Nato nel 1941 e si è diplomato Ragioniere nel 1960; è …

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Stabilito l’importo nella misura del 4%
Lo scorso 10 marzo è stato siglato dall’Associazione delle Imprese Edile Complementare e la Fenal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil delle Province di Milano, Londa, Monza e Brianza il verbale di accordo per l’applicazione dell’EVR spettante nel 2025 e definito nella misura del 4% dei minimi tabellari vigenti al 31 dicembre 2024.
I parametri verificati sono stati:
1. numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
2. monte salari denunciati;
3. ore denunciate in Cassa Edile;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile.
Viene, inoltre, stabilito che le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR 2025 o per erogarlo in misura ridotta pari al 65% dell’EVR territoriale dovranno rispettare la procedura di verifica dei parametri aziendali.
Il processo di verifica sarà articolato in due fasi cronologicamente distinte e sarà effettuato da effettuata da Citibank N.A. (INPS, messaggio 13 marzo 2025, n. 890).
Come di consueto, l’INPS ha reso noto l’avvio della campagna per la verifica dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero; in questo caso si tratta dell’accertamento per gli anni 2025 e 2026.
La verifica viene effettuata come in precedenza dalla Citibank N.A. quale fornitore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale.
Il processo di verifica sarà articolato in 2 fasi. La prima, riferita all’anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni entro il 15 luglio 2025. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025.
La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Le comunicazioni saranno inviate ai pensionati a partire dal 17 settembre 2025 e i pensionati dovranno fare pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026. Nel caso in cui l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2026, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2026, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.
L’INPS evidenzia che, al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di residenza o domicilio.
Nella circolare in commento, inoltre, sono inclusi i criteri di esclusione di alcuni gruppi di pensionati dall’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, le modalità di richiesta delle attestazioni di esistenza in vita per i pensionati coinvolti nella prima fase della verifica 2025 e di produzione della prova dell’esistenza in vita, nonché le modalità di riemissione delle rate non pagate e i canali di contatto con il servizio di supporto Citi.
In attesa del rinnovo del contratto previsti Una Tantum ed incrementi retributivi
Il 29 gennaio 2025 Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane d’Imprese industriali, Commerciali, Artigiane, Agricole e dei Servizi e della Professioni e
Ugl Terziario Nazionale hanno sottoscritto un protocollo straordinario.
Il contratto sottoscritto in data 22 febbraio 2021, in piena emergenza pandemica, non aveva previsto incrementi economici per la particolare gravità del periodo. Pertanto le Parti Sociali, in attesa del rinnovo del CCNL, hanno convenuto sulla necessità di dare una risposta economica alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, per contribuire alla tenuta del loro potere d’acquisto, avuto riguardo del congelamento delle retribuzioni previsto dal contratto in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo una tantum lordo pari a 700,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento. L’importo verrà riconosciuto in tre soluzioni, nelle quantità ed alle scadenze di seguito indicate:
– 300,00 euro lordi con la retribuzione di febbraio 2025;
– 200,00 euro lordi con la retribuzione di maggio 2025;
– 200,00 euro lordi con la retribuzione di luglio 2025.
Gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2023. Non saranno conteggiati ai fini dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto.
Inoltre al personale in forza verranno erogate delle somme a titolo di incremento del minimo retributivo della retribuzione nazionale conglobata. In particolare:
– 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° marzo 2025;
– 40,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° giugno 2025;
– 30,00 euro lordi mensili al IV livello dal 1° ottobre 2025.
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