Socio/Titolare carlocupoli@studiocupoli.it Nato nel 1941 e si è diplomato Ragioniere nel 1960; è …

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Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza
Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.
Arrivano le indicazioni sul riconoscimento dell’accesso ai due istituti da parte dei lavoratori precoci e dei disoccupati che hanno cessato l’attività di lavoro in seguito all’accordo consensuale (INPS, messaggio 24 novembre 2023, n. 4192).
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze, l’INPS ha fornito indicazioni sulla possibilità, per i lavoratori disoccupati che hanno risolto il rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale (articolo 14, comma 3, D.L. n. 104/2020) e all’accordo di cui all’articolo 1, comma 311, Legge n. 178/2020, di accedere alla pensione anticipata per i lavoratori precoci e all’indennità di APE sociale. Inoltre, per i precoci in stato di disoccupazione, l’Istituto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle causali di cessazione del rapporto di lavoro previste dall’articolo 1, comma 199, lettera a), Legge n. 232/2016.
In particolare, l’INPS sulla base di un’interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme, rappresenta che la risoluzione del rapporto di lavoro in seguito all’accordo consensuale di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 2020, e di cui all’articolo 1, comma 311, della Legge n. 178 del 2020, rientra tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, utili ai fini del riconoscimento dell’indennità di APE sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Inoltre, l’articolo 1, commi 179 e 199 della Legge n. 232/2016, prevede le medesime causali di cessazione del rapporto di lavoro per l’accesso all’indennità di APE sociale e alla pensione precoci in qualità di disoccupato. Pertanto, le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per “mancato superamento del periodo di prova” e per “cessazione dell’attività aziendale” rientrano tra le causali di cui al citato articolo 1, comma 199, lettera a), anche per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Con riferimento all’accertamento dello stato di disoccupazione richiesto dal medesimo articolo 1, comma 199, lettera a), ai fini del riconoscimento della pensione anticipata precoci, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e di cui all’articolo 4 del D.L. n. 4/2019, al quale è seguita la circolare ANPAL n. 1 del 2019.
Infine, l’accertamento dello stato di disoccupazione in argomento deve essere sempre verificato consultando i competenti Centri per l’impiego.
Importanti novità economiche e normative per il personale di settore
In data 23 novembre 2023 Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per rinnovare il CCNL Credito applicato ai Quadri direttivi ed ai dipendenti delle aziende operanti nel settore creditizio, finanziario e strumentale.
Di seguito si enunciano le principali novità.
In merito alla parte economica è previsto un aumento salariale medio mensile pari a 450,00 euro dal mese di dicembre, nonché l’erogazione di arretrati corrispondenti al periodo incluso tra luglio e novembre 2023 con una media pari a 1.250,00 euro, ed il ripristino della base di computo del Tfr a far data dal 1° luglio 2023.
L’incremento contrattuale summenzionato viene elargito in quattro quote così suddivise: la prima di 250,00 euro prevista nel mese di dicembre; la seconda di 100,00 euro nel mese di settembre 2024; la terza pari a 50,00 euro prevista a giugno 2025 e l’ultima di 35,00 euro a marzo 2026. Altresì, si rileva che, l’aumento influisce positivamente anche sulla tredicesima mensilità.
Nella tabella sottostante, vengono riportati gli aumenti mensili stipendiali.
Livelli | 01/07/2023 | 01/09/2024 | 01/06/2025 | 01/03/2026 | Totale |
QD 4° Livello | 335,92 | 134,37 | 67,18 | 47,03 | 584,50 |
QD 3° Livello | 291,88 | 116,75 | 58,38 | 40,86 | 507,87 |
QD 2° Livello | 277,07 | 110,83 | 55,41 | 38,79 | 482,10 |
QD 1° Livello | 264,07 | 105,63 | 52,81 | 36,97 | 459,48 |
3a Area 4° Livello | 250,00 | 100,00 | 50,00 | 35,00 | 435,00 |
3a Area 3° Livello | 215,68 | 86,27 | 43,14 | 30,20 | 375,29 |
3a Area 2° Livello | 203,75 | 81,50 | 40,75 | 28,53 | 354,53 |
3a Area 1° Livello | 193,32 | 77,33 | 38,66 | 27,06 | 336,37 |
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 174,79 | 69,92 | 34,96 | 24,47 | 304,14 |
Gli importi corrispondenti all’Una Tantum e validi per il periodo 1° luglio 2023-30 novembre 2023, vengono elargiti come indicato nella tabella di seguito illustrata.
Livelli | Una Tantum |
QD 4° Livello | 1.679,60 |
QD 3° Livello | 1.459,40 |
QD 2° Livello | 1.385,35 |
QD 1° Livello | 1.320,35 |
3a Area 4° Livello | 1.250,00 |
3a Area 3° Livello | 1.078,40 |
3a Area 2° Livello | 1.018,75 |
3a Area 1° Livello | 966,60 |
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 873,95 |
Il suddetto emolumento spetta al personale di settore in servizio alla data di stipula del Verbale di Accordo; versato pro quota in ragione del servizio prestato dal dipendente nel medesimo periodo e ridotto in caso di lavoro a tempo parziale. Inoltre, non è utilizzato ai fini dei vari istituti contrattuali, tranne che per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e previdenza aziendale.
Per quanto riguarda il Tfr, la quota corrispondente viene ricalcolata in conseguenza a quanto previsto nel Verbale di Accordo, applicandosi pertanto al personale in forza alla data di stipula.
Di seguito si riportano gli importi mensili calcolati per tredici mensilità ed in vigore dal 1° luglio 2023.
Livelli | Minimi | Scatti di anzianità | Importo ex ristrutturazione tabellare |
QD 4° Livello | 4.911,48 | 95,31 | 14,30 |
QD 3° Livello | 4.180,89 | 95,31 | 14,30 |
QD 2° Livello | 3.760,45 | 41,55 | 7,99 |
QD 1° Livello | 3.547,80 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 4° Livello | 3.156,90 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 3° Livello | 2.899,88 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 2° Livello | 2.739,63 | 41,55 | 7,99 |
3a Area 1° Livello | 2.599,29 | 41,55 | 7,99 |
Area Unificata (ex 1a e 2a Area Professionale) | 2.350,10 | 29,07 | 5,59 |
Circa la parte normativa, tra le novità principali, si indicano:
– la riduzione dell’orario di lavoro a 37 ore settimanali e 30 minuti, dando così ai dipendenti la possibilità di conciliare i tempi vita-lavoro;
– viene ampliata la centralità della formazione al fine di favorire la crescita umana e professionale del personale di settore;
– si dà valore alle pari opportunità ed inclusione, dando particolare attenzione alla tematica relativa alle diversità, alla tutela delle donne, alle molestie sul luogo di lavoro e violenza di genere, alla maternità a rischio, al comporto ed alla malattia;
– viene favorita l’occupazione tramite il Fondo di Solidarietà di Settore ed il Fondo per l’Occupazione, al fine di promuovere le nuove assunzioni mediante anche il passaggio al part-time del personale a cui mancano tre anni alla pensione o all’esodo. Altresì viene previsto un contributo economico pari a 3.500,00 euro nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne, disabili, disoccupati fino a 36 anni, nonché persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;
– la partecipazione del personale di comparto alle dinamiche aziendali, con la gestione delle modalità a cura delle singole imprese;
– forte impegno per contrastare le pressioni commerciali;
– maggiore attenzione alla tematica riguardante la salute dei dipendenti, dando maggior riguardo allo stress da lavoro correlato, e di conseguenza, rafforzando ed ampliando l’azione della Commissione nazionale sicurezza;
– da ultimo, il rafforzamento della gestione dei processi aziendali, della Cabina di Regia nazionale ed il potenziamento delle Commissioni e degli Organismi Bilaterali, rivolgendo lo sguardo alla contrattazione di primo e secondo livello.
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