Per la presentazione dei modelli IVA (annuale e trimestrale) c’è tempo fino al prossimo 30 aprile.
Il modello di dichiarazione annuale IVA/2018 e IVA BASE/2018 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2017, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.
Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali titolari di partita IVA.
Si ricorda che il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2018, concernente l’anno d’imposta 2017, è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2018 e può essere utilizzato in alternativa al predetto modello.
Tale modello può essere utilizzato dai soggetti Iva, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
– hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva quali, ad esempio, quelli previsti per gli agricoltori o per le agenzie di viaggio;
– hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse;
– non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, ecc.);
– non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond;
– non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il Modello IVA Tr deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi. Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di specifici requisiti, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalla legge, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
In alternativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.