Genitori lavoratori in periodo protetto: convalida obbligatoria delle dimissioni anche se in prova

Necessario l’intervento di tutela da parte dell’Ispettorato del lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota 13 ottobre 2025, n. 14744).

Con la nota in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sul tema delle dimissioni presentate durante il periodo di prova dalla donna in gravidanza o dai genitori lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino, in particolare, in relazione alla necessità della convalida.

 

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato territoriale del lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa per opera della cosiddetta Riforma Fornero, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno). Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento – invece operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 151/2001 – riconoscendole una dignità giuridica propria, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro.

La predetta convalida rappresenta, dunque, un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, ritiene che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino debbano essere convalidate dall’Ispettorato del lavoro o dall’Ufficio ispettivo del lavoro territorialmente competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.

 

A tale conclusione il Ministero perviene sulla base del dato letterale dell’articolo 55, comma 4, del citato decreto legislativo – ove non si rinviene alcuna espressa esclusione in riferimento al periodo di prova -, nonché per la necessità di assicurare, in coerenza con la ratio propria della convalida, una operatività ad ampio raggio di tale strumento di tutela.
Infatti, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e, come tale, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.

Ebit Lazio: previsto un incentivo per le imprese aderenti

Prevista l’erogazione di un contributo economico Una Tantum

L’Ente Bilaterale del Lazio offre alle imprese aderenti, un incentivo volto alla promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro con l’obiettivo di favorire nuove assunzioni a tempo indeterminato. 

Le aziende iscritte all’Ente e in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 12 mesi potranno accedere al servizio “Sostegno all’occupazione stabile”, che prevede l’erogazione di un contributo economico Una Tantum.

Tale bonus viene riconosciuto nei casi in cui un contratto di lavoro determinato venga trasformato in un contratto di lavoro:

–  a tempo indeterminato;

– di assunzione a tempo interminato di una lavoratrice madre di figli minori;

– di assunzione a tempo indeterminato, di personale che abbia frequentato corsi di formazione promossi da EBIT Lazio.

Ogni azienda può presentare due richieste di contributo per anno solare. L’importo dell’incentivo è pari a 1.000 euro per i contratti di lavoro full-time e di 500,00 euro per i contratti part-time di almeno 20 ore settimanali.

Le domande devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di assunzione o trasformazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, corredate dalla documentazione prevista per la specifica tipologia di intervento.

CIRL Metalmeccanica Artigianato Veneto: siglato il nuovo accordo relativo al Premio di risultato

Con il nuovo accordo prevista l’erogazione del premio di risultato 

Lo scorso 30 settembre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali  Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil e le Associazioni datoriali artigiane della regione Veneto, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani che si è concluso con la sigla del nuovo CIRL per il settore metalmeccanici, orafi e odontotecnici dell’area Meccanica.

L’accordo integrativo regionale ha introdotto il Premio di Risultato Veneto legato all’incremento della produttività aziendale e previsto per gli anni di competenza 2025, 2026 e 2027, con erogazione rispettivamente nel 2026, 2027 e 2028. L’erogazione avviene in un’unica soluzione nel mese di ottobre dei rispettivi anni.

L’importo del PRV viene calcolato sulla base di 2 indicatori:

– volume d’affari Iva;

– numero medio dei lavoratori occupati nell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente. Nel numero medio sono compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante mentre è escluso l’apprendistato duale. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e a tempo determinato, in somministrazione, gli assunti o cessati, sono conteggiati in proporzione all’orario o alla durata del rapporto di lavoro che deve essere superiore a 15 giorni di calendario nel mese.

L’accordo prevede la quantificazione dell’importo del premio per tutti i livelli come segue:

280,00 euro per l’anno di competenza 2025 con erogazione nel 2026;

300,00 euro per l’anno di competenza 2026 con erogazione nel 2027;

320,00 euro per l’anno di competenza 2027 con erogazione nel 2028.

Le condizioni per l’erogazione del premio di risultato dipende dal risultato della verifica degli indicatori che può essere:

– positivo, con entrambi i parametri incrementati rispetto al periodo di riferimento: l’azienda eroga il 100% del premio con possibilità di applicare il regime della tassazione agevolata;

– negativo, con entrambi i parametri in parità o inferiori rispetto al periodo di riferimento: l’azienda non eroga il PRV;

– positivo parzialmente, con un solo parametro incrementato: l’azienda eroga il PRV nella misura quantificata per il singolo parametro incrementato e si può applicare la tassazione agevolata;

– assente, se l’impresa non effettua la suddetta verifica dovrà erogare il PRV per intero e non potrà accedere alla tassazione agevolata né alla sua trasformazione in welfare.

L’accordo prevede la possibilità per i lavoratori di scegliere l’opzione welfare ossia di destinare l’importo totale o ridotto del PRV in beni e servizi di welfare. Questa opzione è resa disponibile nel mese di ottobre, e la scelta deve essere comunicata entro il 31 ottobre dello stesso anno.

Infine il PRV può rientrare nel regime agevolato, con applicazione dell’imposta sostitutiva, se rispetta i criteri della normativa sui premi di risultato.