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Esonero contributi IVS, precisazioni per i datori di lavoro agricoli

L’INPS illustra le corrette modalità di esposizione nel flusso Uniemens-PosAgri dell’esonero dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti (INPS, messaggio 23 aprile 2024, n. 1597). 

L’esonero contributivo in questione è quello previsto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, co. 15) in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

 

Viene infatti riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

È previsto, inoltre, un incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, interviene con chiarimenti rivolti ai datori di lavoro agricoli, ribadendo che la disposizione normativa in argomento non produce effetti sulla tredicesima mensilità, sulla quattordicesima mensilità e sui relativi ratei corrisposti che, pertanto, non devono essere considerati ai fini della determinazione dell’importo che dà diritto all’applicazione dell’esonero in trattazione.

 

Pertanto, nell’ipotesi in cui i datori di lavoro agricoli applichino contratti collettivi di lavoro che prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tali mensilità aggiuntive, o nei mesi di erogazione dei singoli ratei aggiuntivi, l’esonero viene calcolato esclusivamente sulla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non comprensiva delle mensilità aggiuntive.

 

Conseguentemente, vengono descritte le modalità di esposizione dell’esonero nel flusso Uniemens-PosAgri come segue:

 

nel campo <Retribuzione> deve essere indicata la retribuzione complessiva erogata al lavoratore, mentre, nel rigo relativo al <Tipo Retribuzione Particolare>, valorizzando il campo con i codici 8 o 9, deve essere inserito esclusivamente l’importo erogato a titolo di mensilità aggiuntiva (sia esso relativo alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità o alla somma di entrambe le mensilità aggiuntive) in modo che il sistema di tariffazione possa individuare correttamente l’importo sul quale applicare l’esonero contributivo. 

 

Inoltre, l’Istituto precisa che, entro il 31 maggio 2024, dovranno essere sostituiti, con l’invio dei flussi corretti, i flussi di denuncia Uniemens-PosAgri relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 già inviati esponendo i relativi dati con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

ISA: individuazione dei criteri di accesso al regime premiale per il 2023

L’Agenzia delle entrate ha provveduto all’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 aprile 2024, n. 205127). 

L’articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 1/2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato articolo 9-bis è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;

  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del DPR n. 633/1972;

  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo l’Agenzia specifica che i benefici previsti con riferimento all’IVA, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

 

Con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate, dunque, vengono disciplinate per il periodo d’imposta 2023 le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i suddetti benefici.

 

Con riferimento al beneficio alla lettera a) vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla lettera c) è statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Riguardo al beneficio alla lettera d) è stabilito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Relativamente al beneficio di cui alla precedente lettera e), è disposto che i termini di decadenza per l’attività di accertamento, per l’annualità di imposta 2023, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla lettera f), è statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Gli importi per il 2024 del Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro

Le risorse corrispondono a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a oltre 10 milioni di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 17 aprile 2024).

Per l’esercizio finanziario 2024, con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche Sociali n. 62/2024 è stato determinato l’importo delle prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, per gli eventi verificatesi tra il1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, in relazione alle risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. Il decreto ministeriale è stato trasmesso agli organi di controllo per le verifiche di competenza.

In particolare, le risorse per il finanziamento del Fondo nel 2024, previste dalla legge di bilancio per l’anno in corso, corrispondono esattamente a quanto stanziato nel 2023 e sono pari a 10.479.421 euro. A questo importo si aggiunge poi l’avanzo di gestione per il periodo 2007-2019 comunicato dall’INAIL, pari a 1.888.465 euro.

La dotazione finanziaria complessivamente disponibile nel 2024 risulta essere quindi di 12.367.886 euro.

Rispetto al 2022, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 636.979 euro. Gli importi 2024 sono riportati nella seguente tabella:

Tipologia N. superstiti Importo per nucleo superstiti (euro)
A 1 10.265,35
B 2 16.449,29
C 3 22.633,23
D Più di 3 28.817,17