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CCNL Trasporto aereo: siglato l’accordo sul rinnovo della Parte Generale

Previste novità su lavoro agile, ferie solidali e formazione del personale

Le Associazioni datoriali Assaeroporti, Aeroporti 2030, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Fairo, Federcatering e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno sottoscritto nei giorni scorsi la Parte Generale del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto Aereo, con decorrenza 1° gennaio 2025. Con l’intesa le Parti Sociali hanno voluto confermare la valenza centrale ed inclusiva del CCNL, considerato quale strumento di regolamentazione finalizzato a creare un sistema di regole certe e condivise tra imprese e lavoratori della filiera. 
Dal punto di vista normativo l’accordo include norme di armonizzazione per implementare le modifiche legislative su tutele sociali e lavoro, già in vigore dal 2019. Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio Nazionale del Trasporto Aereo, chiamato a verificare gli andamenti socio-economici del comparto ed approfondire temi di comune interesse, nonchè coniugare la crescita economica con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente e di tutela del lavoro.
Le Parti Sociali hanno infine condiviso importanti novità su alcune tematiche come il lavoro agile, le ferie solidali, l’agevolazione per percorsi universitari e specialistici, la tutela delle disabilità, la formazione del personale orientata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, lo sviluppo di politiche antidiscriminatorie e a tutela della parità di genere, nonché le misure atte a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni ai lavoratori aeroportuali nell’esercizio delle loro funzioni. In materia di welfare è stato avviato un percorso per l’istituzione della cassa sanitaria di settore. 

Indennità per inabilità temporanea assoluta: l’aggiornamento degli applicativi

Dal 6 febbraio scorso il rimborso dell’importo anticipato dal datore di lavoro può essere effettuato soltanto tramite IBAN (INAIL, comunicato 6 febbraio 2025).

L’INAIL ha comunicato di aver aggiornato gli applicativi delle denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.

Infatti, a decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 D.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su conto corrente bancario o postale o altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice IBAN. Di conseguenza, sono stati aggiornati gli applicativi delle denunce sopra citate.

I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sono disponibili sul sito istituzionale dell’INAIL nella sezione “Prestazioni”, raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.

Variazione catastale e Superbonus: le comunicazioni dell’Agenzia

In tema di Superbonus, l’Agenzia delle entrate rende note le modalità con le quali viene inviata al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la dichiarazione di variazione catastale nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse (Agenzia delle ntrate, provvedimento 7 febbraio 2025, n. 38133).

L’art. 1, comma 86, della Legge n. 213/2023 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus) verifichi, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione catastale (articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701) anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

 

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso, per consentire all’intestatario catastale di regolarizzare la sua posizione ovvero di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel caso di specie.

 

 Le informazioni rese disponibili ai contribuenti sono:

  • codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

  • identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;

  • invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione, contenente le suddette informazioni, viene inviata al domicilio digitale ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed è resa anche disponibile nel Cassetto fiscale del contribuente.

Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste, in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.