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Per il CCNL 2026-2029 i sindacati chiedono l’aumento salariale e la modernizzazione del contratto
Lo scorso 26 settembre gli attivi unitari delle Organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila Pesca hanno approvato all’unanimità le due piattaforme per il rinnovo dei CCNL 2026-2029 per il personale non imbarcato delle cooperative e per il personale imbarcato adibito alla pesca marittima. Le suddette piattaforme verranno, pertanto, inviate alle controparti datoriali.
Il rinnovo si inserisce in un contesto di difficoltà per il settore della pesca, dovuto alle politiche Ue, alle tensioni internazionali e ai cambiamenti climatici.
Le piattaforme approvate dai sindacati mirano a:
– contribuire ad un rilancio complessivo del settore;
– modernizzare il ruolo dei lavoratori;
– rendere il lavoro più attrattivo e favorire il ricambio generazionale;
– rafforzare le relazioni sindacali e la contrattazione di secondo livello.
Tra i punti prioritari si evidenziano, inoltre, l’incremento dei congedi parentali, l’accesso ai fondi previdenziali e la prevenzione della violenza di genere. Sul piano economico, le richieste dei sindacati, per entrambi i CCNL, prevedono:
– un incremento salariale del 12% per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori;
– per il personale imbarcato, un’indennità specifica di 15,00 euro giornalieri per imbarchi superiori alle 48 ore;
– per il personale non imbarcato delle cooperative, un aumento dell’indennità per il pernottamento in valle da pesca da 45,00 euro a 60,00 euro.
I sindacati, affermando l’importanza della suddetta approvazione delle piattaforme di rinnovo, auspicano una celere conclusione delle trattive.
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato chiarimenti sul caso di trasferimento mortis causa di un immobile, su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, a un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in un momento successivo a quello di apertura della successione (Agenzia delle entrate, principio di diritto 2 ottobre 2025, n. 7).
L’articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione IRPEF, attualmente del 36% (elevata al 50% in certi casi), per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Il comma 8 dello stesso articolo disciplina il trasferimento della detrazione in caso di cambio di titolarità dell’immobile. In particolare, per il caso di decesso, stabilisce che “la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
La questione riguarda il momento in cui l’erede deve avere la detenzione materiale e diretta dell’immobile per poter beneficiare delle rate residue della detrazione.
La norma non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione come presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue. Anche la circolare n. 17/E/2023, pur richiedendo la detenzione per ogni anno in cui si fruisce della detrazione, non la indica come un presupposto essenziale nell’anno del decesso per il trasferimento stesso.
La condizione essenziale è che la detenzione materiale e diretta dell’immobile sussista per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Se l’immobile è locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell’anno, l’erede non può fruire della quota di detrazione di quell’annualità.
Se al momento dell’apertura della successione nessun erede detiene l’immobile (ad esempio, perché è locato), la quota di detrazione per l’anno del decesso non può essere utilizzata. Tuttavia, se negli anni successivi un erede acquisisce la detenzione materiale e diretta (ad esempio, alla scadenza del contratto di locazione), potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
Per poter usufruire delle rate residue, l’erede deve mantenere la detenzione materiale e diretta dell’immobile ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo d’imposta. Se la detenzione viene acquisita in corso d’anno, il diritto alla detrazione per le quote residue sorgerà solo per i periodi d’imposta successivi.
Il diritto alla detrazione spetta solo all’erede (o agli eredi) che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero anno. Se il numero di eredi che soddisfano questa condizione varia da un anno all’altro, il diritto alla detrazione deve essere ripartito di conseguenza tra di loro in ciascun anno.
Tali considerazioni trovano applicazione anche con riferimento:
• al Bonus verde per la sistemazione a verde di aree scoperte private;
• all’Ecobonus per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, data la presenza di una disposizione analoga a quella del TUIR;
• al Superbonus per interventi di efficienza energetica, antisismici e altri interventi specifici.
Approvato, in via definitiva, il provvedimento recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 2 ottobre 2025, n. 143).
Il governo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2025, ha approvato, in via definitiva, il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, apportando una modifica rispetto al precedente testo in modo da prevedere la proroga, fino al 2028, delle misure che consentono l’ingresso fuori quota di 10.000 lavoratori stranieri all’anno per l’assistenza di anziani ultraottantenni e persone con disabilità.
Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata.
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