Agevolazioni per le PMI: nuove opportunità nel settore fieristico

Il decreto direttoriale 11 agosto 2025 stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni destinate a sostenere le piccole e medie imprese (PMI) italiane nella partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali. 

Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 33 della Legge n. 206/2023, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con altri ministeri, ha adottato il decreto 26 giugno 2025 che definisce dei nuovi interventi agevolativi articolati nelle seguenti linee di azione:

– sostegno al settore fieristico nazionale, a sua volta articolato nelle seguenti linee:

  • sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

  • sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo;

– sostegno ai mercati rionali.

 

Linea 1 – Sostegno alle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche

L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concesso nella forma di “buono” del valore massimo di 10.000 euro, destinato a favore delle PMI aventi sede nel territorio nazionale, per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell’esposizione fieristica, individuati all’articolo 7 del decreto ministeriale 26 giugno 2025, che si tengono nel periodo compreso tra l’8 agosto 2025 e il 31 dicembre 2025. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti di intensità del Regolamento de minimis applicabile, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili e nei limiti delle risorse finanziarie destinate per l’intervento.

Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti interessati non devono aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell’istanza.

Il possesso del predetto requisito dovrà essere attestato dall’organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

 

Le domande di assegnazione del buono, presentate dal legale rappresentate della PMI, ovvero, da altro soggetto delegato, devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dal 7 ottobre 2025 al 28 ottobre 2025, secondo le modalità indicate dal decreto 11 agosto 2025.

Per il tramite del proprio legale rappresentate, ovvero, di altro soggetto delegato, i soggetti assegnatari del buono possono presentare l’istanza di rimborso dello stesso, esclusivamente tramite procedura informatica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di assegnazione del buon e fino al 30 marzo 2026.

 

Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:

  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione;
  • per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

 

Linea 2 – Sostegno agli organizzatori per la realizzazione di iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo

L’agevolazione di sostanzia in un contributo a fondo perduto, concessa ai sensi del Regolamento de minimis 2023/2831, in favore degli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali che intendono realizzare progetti volti all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy. Ai fini dell’ammissibilità, i progetti devono essere presentati, in maniera congiunta, da almeno due organizzatori e prevedere costi complessivi non inferiori a 200.000 euro, I.V.A. esclusa.

 

Le domande di accesso alle agevolazioni aventi ad oggetto un progetto, presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, devono pervenire esclusivamente tramite procedura informatica dal 9 ottobre 2025 al 30 ottobre 2025.

Le richieste di erogazione dell’agevolazioni (a titolo di anticipazione e a saldo) possono essere presentate dal legale rappresentate dell’organizzatore capofila, ovvero, da altro soggetto delegato dal medesimo capofila, esclusivamente tramite procedura informatica.

 

Per la realizzazione dei progetti, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti voci di spesa:

  • spese per consulenze esterne relative a studi preliminari di fattibilità relativi al progetto. Sono compresi eventuali studi preparatori tecnici e spese per ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto;
  • spese del personale effettivamente impiegato dagli organizzatori per la realizzazione del progetto, fino ad un massimo del 10% (dieci percento) del costo complessivo del progetto;
  • spese di coordinamento forfettarie pari al 15% (quindici percento) del costo complessivo del progetto. In fase di rendicontazione delle spese, il soggetto richiedente le agevolazioni è esonerato, per la presente voce di spesa, dal presentare la relativa documentazione contabile;
  • spese per la realizzazione della manifestazione o evento fieristico dettagliate dall’articolo 14 del decreto ministeriale 26 giugno 2025.

Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Gestione dell’azienda agricola, credito d’imposta per spese per la partecipazione a corsi di formazione

I giovani agricoltori, che nel 2024 hanno sostenuto spese per la frequenza di specifici corsi di formazione riguardanti la gestione dell’azienda agricola, possono fruire di un contributo pari all’80% dell’importo versato. La comunicazione deve essere inviata in via telematica entro il 24 settembre 2025 (Agenzia delle entrate, comunicato 25 agosto 2025).

L’articolo 6, comma 1, della Legge n. 36/2024, ha previsto per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola un contributo sotto forma di credito di imposta, pari all’80% delle spese sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

 

Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese;
  • abbiano iniziato l’attività a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021.

Sono ammissibili al beneficio le spese rientranti nelle seguenti categorie:

– spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola;
– spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lett. a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

 

Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1973.

 

Ai fini della fruizione del credito d’imposta i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica, la comunicazione, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio 2025, nella quale devono essere indicate l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

Viene considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

 

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.  

Misure urgenti per imprese e attività economiche: la Legge di conversione in Gazzetta

Con la Legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di seguito si riportano le modificazioni e integrazioni più significative apportate al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

 

Sostegno agli interventi PNRR e Piano Nazionale Complementare

È stata introdotta una nuova disposizione (articolo 1, comma 3-bis) che permette a comuni, città metropolitane e province di richiedere una rideterminazione del contributo, nella misura massima dell’80% dell’importo già assegnato, per interventi già aggiudicati e finanziati da PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti complementari. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 10 dicembre 2025. Gli enti che non provvedono alla richiesta di rideterminazione subiranno la revoca dell’assegnazione.
   
Disposizioni per le “medie opere”

Con il nuovo articolo 3-bis, vengono apportate modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le medie opere. In particolare, le risorse residue del decreto del Ministero dell’interno del 28 marzo 2025 saranno destinate a coprire le richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025. È stata inoltre prevista una proroga di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari per l’avvio degli interventi per gli enti locali che si trovano in situazione di dissesto finanziario o riequilibrio finanziario pluriennale

 

Misure per la conciliazione lavoro-vita privata

Viene data un’interpretazione autentica che chiarisce che le rette degli asili nido pubblici e privati a cui si riferisce la normativa (Legge n. 232/2016) includono i servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo abilitativo. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la domanda per questi benefici, se accolta, produrrà effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità (nuovo articolo 6-bis).

 

Incremento del fondo di garanzia per la prima casa

Nel nuovo articolo 6-ter, le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa sono incrementate di 30 milioni di euro per il 2025.

 

Interpretazione autentica sicurezza sul lavoro
Si interpreta che, per le cooperative sociali, organizzazioni di volontariato di protezione civile e volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai fini dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008 (nuovo articolo 6-quater).

 

Sostegno alle aziende fornitrici di dispositivi medici

Le aziende che hanno versato importi eccedenti una certa quota (il 25%) per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per i dispositivi medici, potranno riconoscere tali importi in detrazione per quanto eventualmente dovuto negli anni successivi al 2018. Inoltre, le piccole e medie imprese soggette a questo obbligo potranno richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia di un Fondo specifico per esigenze di liquidità (articolo 7).
In particolare, nel nuovo comma 4-bis, viene stabilito che le piccole e medie imprese soggette all’obbligo di ripiano possono richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/1996.

 

Concordato preventivo biennale
Il nuovo articolo 9-bis dispone che il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) degli importi dovuti è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, purché eseguito prima della notifica degli atti.

 

Adeguamento della normativa relativa ai  mercati delle cripto-attività
All’articolo 10 vengono apportate modifiche al D.Lgs. n. 129/2024:

– abrogato l’articolo 3 il comma 10;

– le parole “1° gennaio 2025” sono sostituite da “1° gennaio 2027” e “1° gennaio 2026” da “1° gennaio 2028” in materia di applicazione di alcune disposizioni. Il termine di “18 mesi dall’entrata in vigore” è sostituito con “31 ottobre 2028”.
Inoltre con il nuovo comma 1-ter vengono introdotte modifiche relative alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo che possono essere determinate in una o più soluzioni per coprire obbligazioni, perdite, costi e passività, eliminando il limite temporale di due anni.
 
Disposizioni in materia di turismo 

Il termine del 31 dicembre 2025, relativo alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), è sostituito con il 31 dicembre 2026 (articolo 14).

 

Disposizioni in materia di cultura

Con il nuovo articolo 14-bis, il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 201/2024 è incrementato di 30 milioni di euro per il 2025.
 

Disposizioni in materia di start-up

Con l’articolo 18, viene inserita l’interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016.

Nello specifico le parole “gli investimenti qualificati” sono interpretate come “gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Vengono, inoltre, modificate le percentuali e le annualità degli investimenti qualificati, specificando che a far data dal 1° gennaio 2025, devono essere almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente, per l’anno 2026, e che la decorrenza “a partire dall’anno 2026” è sostituita da “a partire dall’anno 2027”.

 

Contributo straordinario per il settore radiotelevisivo

Infine, è autorizzata una spesa di 16,5 milioni di euro per il 2025 per erogare un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive, ripristinando il livello di contribuzione (nuovo articolo 18-bis).