
Il D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, riguardante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto IVA, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288/2025 ed è vigente dal 13 dicembre 2025.
Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi
L’articolo 1 inserisce l’articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore (CTS), di cui al D.Lgs. 3 n. 117/2017. Tale articolo regola il passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale a seguito del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata.
Gli ETS possono optare per la non concorrenza della plusvalenza (di cui all’articolo 86 del TUIR) alla formazione del reddito imponibile, a condizione che i beni continuino a essere utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria, al fine esclusivo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi. La plusvalenza sospesa concorre a formare il reddito imponibile se i beni vengono destinati a finalità diverse da quelle statutarie o se sono ceduti a titolo oneroso o risarciti (anche in forma assicurativa) per perdita o danneggiamento.
Vengono specificate le modalità di calcolo della plusvalenza imponibile nelle diverse ipotesi di concorso al reddito.
Per gli enti che istituiscono patrimoni destinati (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, CTS), le disposizioni si applicano limitatamente ai beni inclusi in tale patrimonio.
Capo II – Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
L’articolo 2 modifica due normative relative ai regimi forfettari per il Terzo settore.
Il comma 1 modifica l’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146/2021, sostituendo il limite di reddito massimo per l’applicazione del regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale da “non superiori a euro 65.000” a “non superiori a euro 85.000“.
Il comma 2 modifica l’articolo 86 (Regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato), comma 1, del CTS, sostituendo la soglia di ricavi o compensi da “130.000 euro” (o soglia armonizzata) a “85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea“. Viene inoltre soppresso il secondo periodo di tale comma.
L’Articolo 3 del D.Lgs. n. 186/2025 al comma 1 stabilisce che l’articolo 89, comma 7, secondo periodo, del Codice del Terzo settore è soppresso; mentre il comma 2 adegua il D.P.R. n. 633/1972 (normativa IVA) alla realtà del Codice del Terzo settore, superando definitivamente i riferimenti alle soppresse ONLUS.
Tali modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 633/1972 (descritte al comma 2) si applicano a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore.
Il nuovo Decreto, all’articolo 4, estende l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, prevista dal numero 1 della Tabella A, Parte II-bis, alle “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”, aggiungendole dopo la menzione delle cooperative sociali e loro consorzi.
L’articolo 5, poi, apporta modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. In particolare, all’articolo 86, comma 8, primo periodo, del CTS, le parole “di certificazione dei corrispettivi” sono soppresse.
A decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del CTS, all’articolo 2, comma 1, lettera hh), del D.P.R. n. 696/1996, le parole relative alle associazioni senza fini di lucro e pro-loco sono sostituite con “e dalle organizzazioni di volontariato di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
A seguire, all’articolo 6 del nuovo decreto fiscale, si colloca la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi, modificando l’articolo 1, comma 683, della Legge n. 234/2021 (sostituzione della data del “1° gennaio 2026” con “1° gennaio 2036”).
Capo III – Disposizioni in materia di sport
L’articolo 7 prevede disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici, con la modifica l’articolo 1 della Legge n. 398/1991.
Il regime viene esteso dalle “Le associazioni sportive” a “Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.
Il limite massimo di proventi rilevante per l’applicazione del regime agevolato viene innalzato, sostituendo il precedente limite di “lire 100 milioni” con “400.000 euro” sia al comma 1 che al comma 2.
Titolo II – Disposizioni in materia di Crisi d’Impresa
Capo I – Disposizioni in materia di imposte sui redditi
Viene modificato, con l’articolo 8 del nuovo D.Lgs. n. 186/2025, l’articolo 88 del TUIR, fornendo un’interpretazione autentica del comma 4-ter, in materia di sopravvenienze attive. Al riguardo, si stabilisce che le riduzioni dei debiti d’impresa non si considerano sopravvenienze attive ai sensi del primo periodo del comma 4-ter, anche se avvenute nell’ambito di concordato nella liquidazione giudiziale, concordato minore liquidatorio e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Inoltre, le riduzioni dei debiti non costituiscono sopravvenienze attive ai sensi del secondo periodo del comma 4-ter, anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, piani attestati e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.
Non è previsto il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza di interpretazioni precedenti e difformi da quella stabilita dal comma 1.
Titolo III – Disposizioni in materia di IVA
Capo I – Revisione della disciplina della detrazione
Con l’articolo 9 viene abrogato il comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972.
A seguire, l’articolo 10 sostituisce interamente l’articolo 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 (Detrazione per gli enti non commerciali).
Il nuovo comma 1 stabilisce che, per i soggetti che svolgono attività economica non esclusivamente, la detrazione IVA su acquisti/importazioni utilizzati parzialmente per fini estranei all’attività economica è ammessa solo per la quota imputabile a tale attività economica, determinata secondo criteri obiettivi.
Il comma 2 introduce l’obbligo, per tali soggetti, di gestire con contabilità separata le attività per cui sono soggetti passivi e quelle per cui non lo sono, ai fini del diritto alla detrazione.
Il comma 3 stabilisce che, per regioni, province, comuni, consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata deve essere realizzata nel rispetto delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria. Tale obbligo si estende anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza, a quelli di previdenza, all’ACI e agli automobile clubs.
Capo II – Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea
L’articolo 11 prevede modifiche all’articolo 40-bis del D.P.R. n. 633/1972, riguardante i servizi di pagamento.
Nella definizione di prestatori di servizi di pagamento (lettera a)), vengono esplicitamente escluse la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (anche quando non agiscono come autorità monetarie), altre autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali (anche quando non agiscono come autorità pubbliche).
Vengono sostituite le definizioni di “servizio di pagamento” (lettera b)) e “operazione di pagamento” (lettera c)), con riferimenti specifici al D.Lgs. n. 385/1993 e al D.Lgs. n. 11/2010.
Viene anche modificato, dall’articolo 12 del nuovo Decreto, l’articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, dove le parole “dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma” sono sostituite dalle seguenti: “dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari”.
Capo III – Abrogazioni
Infine con l’articolo 13 viene stabilita l’abrogazione dell’articolo 1, comma 151, della Legge n. 197/2022.




