La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.

Disposizioni per l’adempimento spontaneo: regolarizzazione degli aiuti fiscali automatici non registrati

L’Agenzia delle entrate promuove l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” per i quali l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa di dati erronei e/o non coerenti con la disciplina agevolativa nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 giugno 2025, n. 244832).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, per permettere al contribuente di regolarizzare l’anomalia rilevata.

 

Le comunicazioni contengono i seguenti dati e informazioni:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;

d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto.

L’Agenzia trasmette una comunicazione contenente le informazioni sopra elencate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, comunque consultabili anche nel “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il contribuente può richiedere informazioni o segnalare inesattezze nelle informazioni o fatti e circostanze non conosciuti all’Agenzia. Questo può avvenire anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. 
I dati e gli elementi menzionati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

 

Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e “de minimis” verranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

 

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

 

Per le violazioni descritte, sono dovute le relative sanzioni. Tuttavia, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

Riforma dell’imposta di bollo sulle polizze vita: la guida dell’Agenzia alle novità 2025

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle entrate si focalizza sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita (Agenzia delle entrate, circolare 4 giugno 2025, n. 7).

L’articolo 1, commi 87 e 88, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario.

 

Le modifiche riguardano principalmente due aspetti fondamentali:

  • il versamento annuale dell’imposta di bollo a partire dal 2025;

  • un piano di rateazione per l’imposta di bollo accantonata fino al 2024.

Il comma 87, in particolare, modifica l’applicazione e i termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita. Nello specifico, si tratta delle polizze di assicurazione e delle operazioni dei rami vita III e V, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
A decorrere dal 2025, l’imposta di bollo è dovuta annualmente. L’importo corrispondente deve essere versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Il versamento deve avvenire in modalità virtuale, mediante il modello F24. L’acconto, pari al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata, deve essere versato entro il 16 aprile di ciascun anno. È ammissibile l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti relativi ad altri tributi.
L’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione viene computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

L’articolo 1, comma 88, della Legge di bilancio 2025, stabilisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo relativa agli anni precedenti (fino al 2024) per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.

L’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, deve essere versata in base alle seguenti quote e scadenze:

  • il 50% entro il 30 giugno 2025;
  • il 20% entro il 30 giugno 2026;
  • il 20% entro il 30 giugno 2027;
  • il 10% entro il 30 giugno 2028.

Anche per l’imposta di bollo versata secondo questo piano di rateazione, l’ammontare corrispondente è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. In caso di scadenza o riscatto (parziale o integrale) della polizza prima del 30 giugno 2028, l’impresa di assicurazione computa l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale in diminuzione della prestazione, ancorché non ancora versato all’erario. Per l’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025 su queste stesse polizze, il versamento avviene con le modalità previste dal comma 87.

Le disposizioni dei commi 87 e 88 si applicano anche alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato.

Versamento da parte dell’impresa estera

L’imposta di bollo, sia quella corrente (annuale dal 2025) sia quella accantonata (fino al 2024), è assolta dall’impresa estera direttamente in Italia. Questo può avvenire anche tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido per il versamento. Condizione necessaria è che l’impresa estera richieda l’autorizzazione per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo e abbia esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui al citato articolo 26-ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:

– se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità previste dall’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012;

– se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.

Interazione con l’Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
Le attività finanziarie oggetto di “scudo fiscale” (emersione) sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (salvo aliquote diverse per il 2012 e 2013). Questa imposta speciale annuale deve essere determinata “al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972”.
Dal 2025 in poi: l’imposta di bollo speciale annuale deve essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall’impresa di assicurazioni ai sensi del comma 87.

Le imprese di assicurazioni devono comunicare all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno per consentirne lo scomputo.
Invece, l’imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024 può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.