CCNL Metalmeccanica Industria: siglato il rinnovo contrattuale che prevede aumenti pari a 205,00 euro

L’accordo prevede un aumento contrattuale e novità normative tra cui la riduzione dell’orario di lavoro

Con un comunicato stampa del 22 novembre 2025, le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno annunciato il rinnovo contrattuale del settore metalmeccanica industria, insieme alle Parti datoriali Federmeccanica e Assistal. La firma, giunta dopo giorni di trattative serrate, sancisce un aumento salariale sui minimi contrattuali di 205,00 euro al livello medio C3 in 4 anni. Inoltre, è stato stabilito l’adeguamento Ipca-Nei, la quota di salario aggiuntivo e la clausola di salvaguardia nel caso in cui l’inflazione dovesse avere dei picchi negli anni di vigenza contrattuale. 

A quanto indicato in precedenza, si aggiunge un altro importante tassello: l’avvio della sperimentazione della riduzione dell’orario di lavoro, affidata ad un’apposita commissione. Inoltre, la lotta alla precarietà viene perseguita grazie ad una percentuale garantita del 20% di stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato legata alle causali per prorogare i contratti di 12 mesi e il diritto per gli staff leasing di 48 mesi ad essere stabilizzati a tempo indeterminato presso l’azienda oggetto della missione. 

Si rafforza anche la parte normativa con formazione, partecipazione, norme sulla salute e sulla sicurezza, miglioramento della disciplina della malattia e delle malattie gravi, con attenzione ai lavoratori disabili. Si riduce anche l’orario di lavoro per gli addetti ai turni più disagiati con la possibilità di utilizzare fino a 3 giornate di PAR senza preavviso a fronte di imprevisti. 

Codice degli incentivi: parità di accesso per lavoratori autonomi e imprese

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 21 novembre 2025).

Nella seduta del 20 novembre scorso il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo a un decreto legislativo denominato Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge n.160/2023.

Il provvedimento armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definisce i princìpi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le aziende devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale. Si tratta di un decreto che mira a semplificare le procedure, garantire certezza normativa e favorire la partecipazione di tutte le categorie produttive e che introduce, all’articolo 10, il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi. Nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi potranno partecipare alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, escludendo i requisiti non pertinenti alla loro attività. I bandi definiranno disposizioni specifiche per garantire un accesso effettivo e non discriminatorio.

In questo modo si conclude un percorso avviato con la Legge n. 81/2017 e più volte richiamato nei tavoli di confronto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le categorie professionali.

 

Fondo TLC: la disciplina delle prestazioni straordinarie

Fornite le istruzioni in merito all’accesso all’assegno riconosciuto nel quadro dei processi di esodo (INPS, circolare 19 novembre 2025, n. 144).

L’INPS ha illustrato la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023, fornendo anche le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

In particolare, con la circolare in commento, l’Istituto è intervenuto in materia di accesso all’assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.

I trattamenti in via straordinaria

In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale, riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 4 agosto 2023, l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), e) ed f), è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie in argomento è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della Legge n. 183/2010.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’impresa, ai quali sono fornite le credenziali per accedere al “Portale prestazioni esodo”. A tale fine, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo “AA02”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.

Infine, la circolare in argomento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.