Edilizia: confermata per il 2025 la riduzione contributiva

L’agevolazione è pari all’11,5% a favore delle imprese del settore (INPS, circolare 21 novembre 2025, n. 145).

L’INPS ha illustrato i requisiti necessari per accedere alla riduzione contributiva, pari all’11,5%, per le imprese del settore edile, confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il D.M. 29 settembre 2025.

In particolare, l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:

– settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
– settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

I requisiti

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

– essere in possesso del DURC;
– rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
– rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo “Rid-Edil“, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line” e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2025.

In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia Uniemens.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l’esonero per l’occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

CCNL Bancari: rinnovato il protocollo a sostegno delle donne vittime di violenza

Confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo fino a 18 mesi

Il 24 novembre 2025 Abi e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno rinnovato il protocollo volto a concedere sostegni alle donne vittime di violenza. L’accordo conferma l’impegno delle OO.SS. a dare sostegno alle vittime di violenza di genere e ai figli e a favorire la diffusione di una cultura di rispetto e tutela e valorizzazione delle donne.

Nel testo viene confermata la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o credito al consumo, fino a 18 mesi, con impegno, da parte delle banche, a promuovere interventi normativi per estendere tale moratoria anche agli interessi. 

Le banche, in linea con le richieste delle organizzazioni sindacali, si impegnano a promuovere politiche occupazionali che considerino la specifica condizione delle donne vittime di violenza, inserite nei programmi di protezione, e i figli delle donne vittime di femminicidio, nonchè a valutare la definizione di formule di microcredito.

Per le lavoratrici bancarie le banche si impegnano inoltre a promuovere politiche di lavoro agile più favorevoli, volte ad assicurare continuità al rapporto di lavoro, e strumenti di tutela per garantire l’indipendenza economica.

Il protocollo siglato sarà applicato da tutte le banche e i gruppi bancari che hanno dato mandato al Comitato sindacale e del lavoro (Casl) dell’Abi.

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.