Ultime News

Riders: classificazione e tutele del lavoro per conto delle piattaforme digitali

Fornite le indicazioni utili per la ricognizione delle modalità attraverso le quali è resa l’attività dei ciclo-fattorini (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 aprile 2025, n. 9).

Alla luce dell’articolo 2 e del Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 e della Direttiva (UE) 2024/2831, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ha fornito indicazioni che possano risultare utili per una ricognizione delle effettive modalità attraverso le quali è resa l’attività lavorativa del settore dei ciclo-fattorini (cosiddetti riders) delle piattaforme digitali, tenendo conto della necessità di garantire, in ogni caso, ai lavoratori, un adeguato contenuto di tutela, a prescindere dalla tipologia contrattuale con la quale è stipulato il rapporto di lavoro. In particolare, il citato Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 (articoli dal 47-bis al 47-octies) offre un’esplicita indicazione circa i livelli minimi di tutela per questa particolare categoria di lavoratori che operano con la forma del lavoro autonomo, ovvero:

– un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– un’indennità integrativa (pari almeno al 10% del compenso di base) per il lavoro svolto di notte, nei giorni festivi o, comunque, in condizioni metereologiche sfavorevoli;

– una copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con un premio assicurativo determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta nonché il rispetto della normativa prevenzionistica (D.Lgs. n. 81/2008).

Invece, nel caso occorre prestare particolare attenzione alle caratteristiche tecniche del funzionamento della piattaforma e dello specifico algoritmo utilizzato, che possono porre all’autonomia del lavoratore limiti tali da poter ricondurre ai medesimi una sintesi dei tipici poteri direttivo, di controllo e disciplinare propri di un datore di lavoro nei confronti di un lavoratore subordinato.

Peraltro, tra le tipologie contrattuali di lavoro subordinato presenti all’interno del nostro tessuto ordinamentale, la dinamica lavorativa in analisi appare inverare maggiormente i tratti caratterizzanti il lavoro intermittente. In questo caso, la circolare del Ministero pone particolare attenzione alla circostanza se sia o meno contrattualmente definito un obbligo di risposta alla chiamata, considerati i riflessi a esso connessi quanto all’indennità di disponibilità, alle tutele previdenziali, della malattia, della genitorialità.

Infine, nel documento in argomento viene affrontato il tema delle collaborazioni etero-organizzate. Infatti, tenuto conto del più volte richiamato principio della indisponibilità del tipo contrattuale, ai ciclo-fattorini può essere applicata la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato anche quando l’attività dagli stessi svolta non sia riconducibile all’area della subordinazione, ma, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015, le modalità attraverso le quali è attuata si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.

Infine, nella circolare in questione vengono discussi i profili previdenziali (INPS), prevenzionali e assicurativi (INAIL) e si forniscono cenni sulla già citata Direttiva UE 2024/2831.

CCNL Pesca Costiera (imbarcati) : avviata la trattativa di rinnovo

Presentata la piattaforma sindacale che interessa gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 17 aprile 2025, presentando la piattaforma sindacale, si è aperta la trattativa per il rinnovo del CCNL di settore 2025-2028
A parere delle sigle sindacali Fai Flai e Uila Pesca, tale negoziato si svolge in un contesto difficile per il comparto, a causa della politica europea che impone la riduzione del numero di giornate lavorative disponibili senza garantire tutele nei confronti dei lavoratori che perdono il posto di lavoro. 
Attraverso questo rinnovo, le OO.SS. mirano a:
– rafforzare la bilateralità e lo sviluppo della contrattazione di secondo livello;
– introdurre nuove misure di welfare;
– favorire il ricambio generazionale e migliorare i livelli retributivi.
In particolare, richiedono un aumento del minimo monetario garantito pari al 10% per il quadriennio 2025-2028. 

Intermittenti: precisazioni sul computo e la trasmissione delle denunce

Da aprile 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli sarà obbligatorio trasmettere il flusso Uniemens anche per i lavoratori a chiamata senza indennità di disponibilità (INPS, messaggio 18 aprile 2025, n. 1322).

L’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di computo e di trasmissione delle denunce per i lavoratori intermittenti. In effetti, dal 2001, l’Istituto ha attivato nelle denunce mensili dei datori di lavoro privati non agricoli (flusso Uniemens), un campo dichiarativo della forza aziendale (elemento <ForzaAziendale>) che costituisce il riferimento per il corretto assetto di alcuni obblighi contributivi.

In particolare, nell’elemento obbligatorio <ForzaAziendale> deve essere indicato il numero di tutti i dipendenti – compresi quelli non retribuiti – a tempo pieno e i dipendenti a tempo parziale calcolati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. I lavoratori intermittenti devono essere computati all’interno di tale elemento in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (articolo 18, D.Lgs. n. 81/2015). Il semestre da considerare è quello precedente al mese di competenza della denuncia Uniemens.

Dato che l’articolo 18 del citato D.Lgs. n. 81/2015 dispone il computo in organico del lavoratore intermittente sulla base del lavoro svolto in un periodo plurimensile, il valore orario a cui rapportare tale lavoro deve essere anch’esso plurimensile. Precisamente, ai fini della compilazione dell’elemento <ForzaAziendale> del flusso Uniemens, l’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco del semestre (precedente) deve essere rapportato al valore orario teorico contrattuale di un semestre.

Per quel che riguarda i lavoratori intermittenti senza indennità di disponibilità, a partire dalla competenza di aprile 2025 l’invio del flusso Uniemens per tali soggetti deve essere assolto anche nei casi in cui detti lavoratori non percepiscano alcun emolumento.

A tale scopo, i datori di lavoro interessati devono provvedere, per l’intero mese, a valorizzare esclusivamente il codice “NR00” in <TipoLavStat>, senza valorizzazione delle settimane.

Pertanto, le strutture territoriali dell’INPS non devono più sospendere le matricole con soli lavoratori intermittenti, senza indennità di disponibilità, nei mesi in cui gli stessi non prestano attività lavorativa.